Scadenza
Provvedimenti legislativi e azioni specifiche per ridurre i tempi dei pagamenti a livello centrale/locale
In corso
A buon punto
Completata
Descrizione
Devono entrare in vigore i provvedimenti legislativi e le azioni specifiche seguenti: - orientamenti che chiariscano l'ambito di applicazione delle transazioni commerciali e non commerciali in linea con la direttiva sui ritardi di pagamento; - orientamenti che chiariscano l'ambito di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 6, delladirettiva sui ritardi di pagamento in linea con quest'ultima; - legislazione volta a garantire che le autorità locali e regionali ricevano dal livello centrale i fondi per saldare in tempo utile le loro fatture; - legislazione che imponga alle pubbliche autorità di adottare piani annuali dei flussi di cassa atti a garantire il rispetto dei termini legali di pagamento; - capacità di audit interno e di controllo dei Ministeri e delle regioni per monitorare la situazione delle fatture non pagate nei tempi previsti. Devono essere intraprese le azioni specifiche descritte di seguito. A livello centrale: - interventi affinché i ministeri e le amministrazioni centrali identificati dalle autorità italiane entro la fine del 2023 come pagatori strutturalmente in ritardo paghino individualmente entro il termine di 30 giorni (ad es. i Ministeri dell'Agricoltura, della Giustizia, della Difesa, dell'Interno, delle Infrastrutture); - pubblicazione da parte di detti Ministeri dei rispettivi stock di arretrati aggiornati trimestralmente; - potenziamento delle task force esistenti e creazione di task force laddove non siano state ancora attivate; attivazione automatica più celere delle task force nel caso di ritardi di pagamento strutturali. A livello locale devono essere intraprese le azioni specifiche seguenti: - interventi affinché le amministrazioni locali identificate dalle autorità italiane entro la fine del [2023] come pagatori strutturalmente in ritardo (ad es. i Comuni di Napoli, Lecce e Salerno) paghino entro il termine di 30 giorni; - pubblicazione da parte di dette autorità dei rispettivi stock di arretrati aggiornati trimestralmente.
Misure collegate
Anno | Previsto | Effettivo |
---|---|---|
20 | 0.0 | 0 |
21 | 0.0 | 4.5 |
22 | 9.0 | 4.5 |
23 | 45.0 | 18.0 |
24 | 81.0 | 49.5 |
25 | 99.0 | |
26 | 100.0 |