Scadenza
Entrata in vigore della legge annuale sulla concorrenza 2021
Descrizione
La legge annuale sulla concorrenza comprenderà almeno i seguenti elementi chiave, i cui strumenti attuativi e di diritto derivato (se necessario) devono essere adottati ed entrare in vigore entro il 31 dicembre 2022. Dovrà trattare i seguenti temi: - Applicazione delle norme antitrust - Servizi pubblici locali - Energia - Trasporti - Rifiuti - Avvio di un'attività imprenditoriale - Vigilanza del mercato Applicazione delle norme antitrust: i. Eliminare gli ostacoli supplementari al controllo delle concentrazioni allineando ulteriormente al diritto dell'UE le norme sul controllo delle concentrazioni. Servizi pubblici locali: ii. Rafforzare e diffondere il ricorso al principio della concorrenza nei contratti di servizio pubblico locale, in particolare per i rifiuti e i trasporti pubblici locali. iii. Limitare gli affidamenti diretti imponendo alle amministrazioni locali di giustificare eventuali scostamenti dalle procedure di gara per i contratti di servizio pubblico (in base all'articolo 192 del codice dei contratti pubblici). iv. Prevedere la corretta regolamentazione dei contratti di servizio pubblico attuando l'articolo 19 della legge n. 124/2015 come testo unico sui servizi pubblici locali, in particolare nella gestione dei rifiuti. v. Le norme e i meccanismi di aggregazione incentivano le unioni tra Comuni volte a ridurre il numero di enti e di amministrazioni aggiudicatrici, collegandoli ad ambiti territoriali ottimali e a bacini e livelli adeguati di servizi di trasporto pubblico locale e regionale di almeno 350 000 abitanti. L'atto giuridico sui servizi pubblici locali attuativo dell'articolo 19 della legge n. 124/2015 deve almeno: - definire i servizi pubblici sulla base dei criteri del diritto dell'UE; - stabilire i principi generali di prestazione, regolamentazione e gestione dei servizi pubblici locali; - stabilire un principio generale di proporzionalità della durata dei contratti di servizio pubblico; - separare chiaramente le funzioni di regolamentazione e controllo e la gestione dei contratti di servizio pubblico; - garantire che le amministrazioni locali giustifichino l'aumento della partecipazione pubblica in società per l'in house providing; - prevedere un'adeguata compensazione dei contratti di servizio pubblico, sulla base di costi controllati da regolatori indipendenti (es. ARERA per l'energia o ART per i trasporti); - limitare la durata media dei contratti in house e ridurre e armonizzare tra gli enti appaltanti la durata standard dei contratti aggiudicati, a condizione che la durata garantisca l'equilibrio economico e finanziario dei contratti, anche sulla base dei criteri stabiliti dall'Autorità per i trasporti. Energia: vi. Rendere obbligatorio lo svolgimento di gare per i contratti di concessione per l'energia idroelettrica e definire il quadro normativo per le concessioni idroelettriche. vii. Rendere obbligatorio lo svolgimento di gare per i contratti di concessione per la distribuzione del gas. viii. Stabilire criteri trasparenti e non discriminatori per l'assegnazione di spazi pubblici per la ricarica delle auto elettriche o per la selezione degli operatori per l'installazione dei punti/delle stazioni di ricarica. ix. Abolire le tariffe regolamentate per la fornitura di energia elettrica per la ricarica dei veicoli elettrici. Il quadro di concorrenza per le concessioni idroelettriche deve almeno: - esigere che importanti impianti idroelettrici siano disciplinati da criteri generali e uniformi a livello centrale; - imporre alle Regioni di definire i criteri economici alla base della durata dei contratti di concessione; - eliminare gradualmente la possibilità di prorogare i contratti (come già stabilito dalla Corte costituzionale italiana); - obbligare le Regioni ad armonizzare i criteri di accesso ai criteri di gara (per creare un contesto imprenditoriale prevedibile). Trasporti: x. Adottare criteri chiari, non discriminatori e trasparenti per l'aggiudicazione delle concessioni portuali. xi. Eliminare gli ostacoli che impediscono ai concessionari portuali di fondere le attività portuali in concessione in diversi porti di grandi e medie dimensioni. xii. Eliminare gli ostacoli che impediscono ai concessionari di fornire direttamente alcuni dei servizi portuali utilizzando le proprie attrezzature, fatta salva la sicurezza dei lavoratori, purché le condizioni necessarie per proteggere la sicurezza dei lavoratori siano necessarie e proporzionate all'obiettivo di garantire la sicurezza nelle aree portuali. xiii. Semplificare la revisione delle procedure per la revisione dei piani di autorizzazione dei porti. xiv. Attuare l'articolo 27, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 50/2017, che incentiva le regioni a organizzare gare per i contratti ferroviari regionali. Rifiuti: xv. Semplificare le procedure di autorizzazione per gli impianti di trattamento dei rifiuti. Avvio di un'attività imprenditoriale: xvi. Ridurre i tempi di accreditamento per la trasmissione di informazioni sui dipendenti da sette a quattro giorni al fine di ridurre il numero di giorni necessari per avviare un'impresa. Vigilanza del mercato: xvii. Raggruppare le autorità nazionali di vigilanza del mercato in non più di 10 agenzie situate nelle principali regioni d'Italia, ciascuna delle quali incaricata di tutti i gruppi di prodotti e facente capo all'ufficio unico di collegamento istituito a norma del regolamento 2019/1020 ("Pacchetto merci"). xviii. Imporre alle autorità nazionali di vigilanza del mercato di condurre ispezioni digitalizzate dei prodotti e raccogliere dati, di applicare l'intelligenza artificiale per tracciare i prodotti pericolosi e illeciti e di individuare tendenze e rischi nel mercato unico. xix. Imporre alle autorità nazionali di vigilanza del mercato di includere la formazione e l'uso del sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza paneuropea del mercato. xx. Istituire nuovi laboratori accreditati per le prove su tutti i gruppi di prodotti. Tali laboratori dovranno effettuare prove sul commercio elettronico, prove fisiche di laboratorio, azioni congiunte (autorità doganali/di vigilanza del mercato; due o più autorità nazionali di vigilanza del mercato, autorità di mercato nazionali e dell'UE)
Misure collegate
Anno | Previsto | Effettivo |
---|---|---|
20 | 0.0 | 0 |
21 | 0.0 | 0.0 |
22 | 30.0 | 26.25 |
23 | 55.0 | 50.0 |
24 | 80.0 | 57.5 |
25 | 100.0 | |
26 | 100.0 |
Scadenze collegate
Cosa succede
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