Scadenza
Entrata in vigore della legislazione attuativa per la riforma del quadro in materia di insolvenza
In corso
A buon punto
Completata
Descrizione
La riforma del quadro in materia di insolvenza deve comprendere almeno i seguenti provvedimenti: i) il riesame delle modalità di risoluzione extragiudiziale per individuare i settori in cui possono essere necessari ulteriori miglioramenti al fine di incentivare le parti interessate ad avvalersi maggiormente di tali procedimenti; ii) l'attuazione di meccanismi di allerta precoce e di accesso alle informazioni prima della fase di insolvenza; iii) il passaggio alla specializzazione degli organi giudiziari (sezioni specializzate in diritto commerciale/procedure di insolvenza), come pure istituzioni per la fase pregiurisdizionale, al fine di gestire i procedimenti di insolvenza; iv) la certezza che i creditori garantiti siano pagati in primo luogo (ossia prima dei crediti fiscali e dei crediti da lavoro); v) la possibilità per le imprese di accordare diritti di garanzia non possessori. Come complemento della riforma in materia di insolvenza occorre garantire la formazione e la specializzazione del personale delle autorità giudiziarie e amministrative che si occupa della ristrutturazione come pure la digitalizzazione generalizzata delle procedure di ristrutturazione e di insolvenza e la creazione di una piattaforma online per la risoluzione extragiudiziale delle controversie, in particolare nella fase di pre-insolvenza, il cui uso deve essere incentivato per ridurre il carico del sistema giudiziario (richieste di ristrutturazione pre-insolvenza, promozione delle ristrutturazioni multilaterali, possibilità di procedure e di risoluzioni automatizzate pre-approvate per i casi relativi a importi di bassa entità). Una tale piattaforma online deve garantire inoltre l'interoperabilità con i sistemi informatici delle banche, così come con altre autorità pubbliche e banche dati, in modo da garantire uno scambio rapido, per via elettronica, di documentazione e di dati fra debitori e creditori. A tal fine il richiedente (il debitore) dovrebbe dare il proprio consenso allo scambio dei dati personali in osservanza del GDPR e tale disposizione dovrebbe essere inclusa nella legge. La riforma deve istituire un registro delle garanzie reali.
Misure collegate
Anno | Previsto | Effettivo |
---|---|---|
20 | 0.0 | 0 |
21 | 20.77 | 20.77 |
22 | 71.92 | 71.92 |
23 | 96.73 | 88.51 |
24 | 99.23 | 93.7 |
25 | 100.0 | |
26 | 100.0 |
Anno | Previsto | Effettivo |
---|---|---|
20 | 0.0 | 0 |
21 | 30.0 | 30.0 |
22 | 100.0 | 100.0 |
23 | 100.0 | 100.0 |
24 | 100.0 | 100.0 |
25 | 100.0 | |
26 | 100.0 |
Cosa succede
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