Scadenza
Riduzione della durata dei procedimenti penali
Descrizione
Ridurre del 25 % i tempi di trattazione di tutti i procedimenti penali rispetto al 2019. Indicatore di riferimento: Tempo medio di definizione dei procedimenti penali (disposition time penale) Metodo di calcolo: Rapporto tra lo stock di pendenze (procedimenti non definiti) alla fine del periodo considerato e il flusso dei procedimenti definiti nel periodo stesso moltiplicato per il numero di giorni del periodo: DT= X * (Pendenti t/Definiti t-1 t) X = 365 per periodo uguale 1 anno X = 181 per periodo uguale al primo semestre Per il calcolo del disposition time penale la classificazione proposta dalla Commissione Europea per l’Efficienza della Giustizia (Cepej) e nel EU Justice Scoreboard coincidono con quelli utilizzati per le statistiche ufficiali nazionali. Per il tribunale sono considerati i procedimenti relativi alle sezioni gip-gup autore noto (mod.20 registro generale degli uffici del giudice per le indagini preliminari presso i tribunali) dibattimento I grado (mod.16 registro generale dei tribunali in composizione collegiale e monocratica) dibattimento II grado (mod.7 bis registro delle impugnazioni davanti ai tribunali in composizione monocratica) e assise (mod.19 registro generale delle corti di assise). Sono pertanto escluse le decisioni interlocutorie del Gip i procedimenti di competenza del Tribunale del riesame e i procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione. Per la Corte di appello l’aggregato di riferimento è dato dai procedimenti relativi alle sezioni ordinaria assise e minorenni (mod.7 registro generale delle corti di appello e corti di assise d’appello) Per la Cassazione si considerano tutti i procedimenti penali già compresi nelle statistiche nazionali ufficiali.
Misure collegate
Anno | Previsto | Effettivo |
---|---|---|
20 | 0.0 | 0 |
21 | 20.0 | 20.0 |
22 | 70.0 | 70.0 |
23 | 100.0 | 92.5 |
24 | 100.0 | 92.5 |
25 | 100.0 | |
26 | 100.0 |
Anno | Previsto | Effettivo |
---|---|---|
20 | 0.0 | 0 |
21 | 20.77 | 20.77 |
22 | 71.92 | 71.92 |
23 | 96.73 | 88.51 |
24 | 99.23 | 93.7 |
25 | 100.0 | |
26 | 100.0 |